Normativa

Approccio Basato sul Rischio (RBA)

RBA significa Risk-Based Approach, o approccio basato sul rischio: collega valutazione dei pericoli e gestione alla filiera dell’acqua, dalla captazione fino ai sistemi interni e all’utilizzo. Non è una singola analisi da ordinare. Per chiarire come tradurlo in controlli prepara ambito, soggetti coinvolti, schema e documenti applicabili, usando il contatto tecnico per discutere quali prove possano sostenere la valutazione già definita.

Individua pericoli ed eventi

Fonte, trattamento, accumuli e distribuzione possono presentare condizioni differenti. Una descrizione del sistema e degli eventi plausibili aiuta a collegare ciascun punto alla domanda: ingresso di contaminanti, perdita di efficacia di un trattamento o cambiamento nella rete interna. La presenza di un potenziale pericolo non è un risultato analitico; servono informazioni e criteri pertinenti per valutarne il significato nel contesto.

Collega le prove al programma pertinente

Parametri, punti e programmazione devono rispondere alla valutazione e al quadro applicabile, distinguendo ruoli e ambiti dei soggetti coinvolti. Non si ricava un piano universale dalla sola sigla RBA. Nel contatto prepara prescrizioni, storico e requisiti delle prove per discuterne fattibilità e documentazione; un laboratorio può contribuire con attività concordate, senza assumere automaticamente l’intera valutazione o la gestione del sistema.

Mantieni leggibili evidenze e cambiamenti

Assegna identificativi a punti e controlli e conserva registrazioni di manutenzioni, anomalie e modifiche dell’approvvigionamento. Questo permette di collegare i risultati alle condizioni e di discutere eventuali aggiornamenti del programma con i referenti competenti. Una serie di analisi favorevoli è un’evidenza da interpretare e non una convalida automatica di tutta la filiera: il percorso comprende anche valutazioni, misure di gestione e riesame pertinenti.

Definizione operativa

Il Risk-Based Approach (RBA) introdotto dalla Direttiva 2020/2184 e dal D.Lgs. 18/2023 sposta la sorveglianza sull'intera filiera: bacino di captazione, trattamento, rete distributiva, sistema interno fino al rubinetto. Gestori, condomini e strutture devono mappare punti critici e adattare i piani di campionamento.

Come usarlo in pratica

Per applicare questo riferimento, indica matrice, prove e finalità del controllo. Un metodo o una norma non definiscono da soli tutti i parametri da analizzare.